Accesso civico generalizzato

E’ una forma di accesso introdotta dal decreto legislativo 97/2016 che sostituendo il precedente articolo 5 del decreto legislativo 33/2013 ne disciplina l’esercizio.

Si distingue dall’accesso documentale (art. 22 legge 241/1990) perché può essere esercitato da “chiunque” senza alcun interesse specifico e senza alcuna motivazione.

Si distingue dall’accesso civico in senso stretto (art. 5, comma 1) perchè questo è limitato al diritto alla visione degli atti pubblicati sul web, mentre l’accesso civico generalizzato (art. 5, comma 2 e seguenti) si estende anche agli atti “ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione” e consiste nella richiesta di atti o informazioni.

La disciplina dell’accesso civico generalizzato, prevista nel comma 2 dell’articolo 5 del decreto legislativo 33/2013 ha “lo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”

Il diritto di accesso civico può essere concesso nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti (articolo 5-bis), a condizione che non comporti il “pregiudizio concreto” alla tutela di interessi pubblici (art. 5-bis, comma 1) o privati (art.5-bis comma 2)

L’amministrazione a cui è rivolta la richiesta può consentire l’accesso solo dopo avere informato gli eventuali controinteressati

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