Sostituzione

Sostituzione (potere di): L’istituto della sostituzione è correlato al dovere di provvedere tempestivamente, da parte della PA, ad una richiesta dell’interessato, ad ottenere una risposta certa entro un termine prefissato. Tale istituto rientra, unitamente al potere di avocazione e alla delega di poteri, tra i poteri sostitutivi della Pubblica Amministrazione. Presuppone che esista un rapporto gerarchico tra il sostituto ed il sostituito, nonché una inerzia da parte del soggetto sostituito a fronte di una formale diffida ad adempiere fatta dall’organo superiore. In caso di sussistenza di questi presupposti l’organo superiore è legittimato all’emanazione dell’atto amministrativo. Nel nostro ordinamento la sostituzione è riconosciuta dall’art. 120 comma 2 della Costituzione, laddove prevede un potere di sostituzione del Governo ad “organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali” e dall’art. 2 della legge n. 241/1990, rubricato “Conclusione del procedimento” comma 9 bis che prevede, in capo all’organo di governo il potere di individuare, nell’ambito delle figure apicali dell’amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia.

[Antonio La Manna]

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