Somma urgenza

Il codice dei contratti (dlgs 50/2016), all’articolo 163, disciplina le “Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile.

L’articolo prevede che laddove ricorrano “circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio”, contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, si consente la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumita’. 

Il comma successivo prevede che “L’esecuzione dei lavori di somma urgenza puo’ essere affidata in forma diretta ad uno o piu’ operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico dell’amministrazione competente.”

Il comma 3 prevede che il corrispettivo delle prestazioni ordinate sia definito consensualmente con l’affidatario e, in difetto di preventivo accordo, la stazione appaltante puo’ ingiungere all’affidatario l’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di prezzi definiti mediante l’utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, ridotti del 20 per cento, comunque ammessi nella contabilita’. E se l’esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati. 

Il comma 6 dello stesso articolo stabilisce che costituisce “circostanza di somma urgenza” sia il verificarsi degli eventi, sia la ragionevole previsione, dell’imminente verificarsi di detti eventi, che richiedano l’adozione di misure indilazionabili.

(sf)

 

LEAVE A COMMENT