Nel diritto amministrativo consiste nella esposizione, nella “premessa” di un provvedimento, dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche (cioè il riferimento a disposizioni normative o regolamentari, ecc.) che hanno determinato la decisione contenuta nel “dispositivo”, cioè nella parte che esplicita le decisioni adottate.
E’ prevista nell’articolo 3 della legge 241/1990
1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l’organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria.
2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.
3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell’amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest’ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l’atto cui essa si richiama.
4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l’autorita’ cui è possibile ricorrere