Autotutela

L’autotutela può essere definita come “la capacità riconosciuta dall’ordinamento
all’amministrazione di riesaminare criticamente la propria attività, in vista dell’esigenza di
assicurare il più efficace perseguimento dell’interesse pubblico” (Benvenuti). Lo stesso autore chiarisce, inoltre che “il suo fine è quello di realizzare l’interesse pubblico e non di garantire al cittadino un ulteriore mezzo di difesa oltre a quelli assicurati dal sistema di tutela amministrativa”.

L’autotutela amministrativa, consiste, in pratica, nell’esercizio del potere riconosciuto all’amministrazione pubblica di riesaminare gli atti emanati, rimuovendo unilateralmente e autonomamente gli eventuali ostacoli che si frappongono alla realizzazione dell’interesse pubblico.

Si tratta di un potere discrezionale che può essere esercitato anche a seguito di una richiesta di riesame, ma che non può dare origine a una pretesa in merito alla definizione della richiesta di riesame del provvedimento ritenuto lesivo.

L’autotutela può manifestarsi mediante l’annullamento d’ufficio o la revoca

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