Demanio idrico

Il demanio idrico è regolato dall’art. 822 del c.c. e dall’art. 1 del T.U. 1775/33.

L’art. 822 che tratta in generale del Demanio pubblico, sancisce:”Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico [c.c. 1145] il lido del mare [c.c. 942], la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti [c.c. 945], i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia [c.c. 2774; c.n. 28, 29, 692]; le opere destinate alla difesa nazionale [c.c. 879].
Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato, le strade, le autostrade e le strade ferrate; gli aerodromi; gli acquedotti; gli immobili riconosciuti d’interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia, le raccolte dei musei, delle pinacoteche degli archivi, delle biblioteche; e infine gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del demanio pubblico [c.c. 11, 823].

Altresì l’art. 1 del T.U. 1775/33, detta: “Sono pubbliche tutte le acque sorgenti, fluenti e lacuali, anche se artificialmente estratte dal sottosuolo, sistemate o incrementate, le quali, considerate sia isolatamente per la loro portata o per l’ampiezza del rispettivo bacino imbrifero, sia in relazione al
sistema idrografico al quale appartengono abbiano ed acquistino attitudine ad usi di pubblico generale interesse” ed ancora”Le acque pubbliche sono inscritte, a cura del Ministero
dei lavori pubblici, distintamente per province, in elenchi da approvarsi per decreto
reale, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei
lavori pubblici, previa la procedura da esprimersi nei modi indicati dal regolamento.
Con le stesse forme, possono essere compilati e approvati elenchi suppletivi per
modificare e integrare gli elenchi principali. 4. Entro il termine perentorio di sei mesi
dalla pubblicazione degli elenchi principali o suppletivi nella Gazzetta Ufficiale del
Regno, gli interessati possono ricorrere ai tribunali delle acque pubbliche avverso le
iscrizioni dei corsi d’acqua negli elenchi stessi.

Si può sinteticamente dire che fanno parte del demanio idrico:

– fiumi, laghi e torrenti compresi gli alvei e le rive che li delimitano,

ma escluse le foci che sboccano in mare (art. 28 del Codice di Navigazione);

– rivi, fossati e colatori, quando siano di attitudine all’uso per fini generali;
– le acque sotterranee quando vengono portate in superficie;
– le acque sorgenti, con esclusione di quelle minerali e termali

che sono assoggettate al regime delle miniere;

– i ghiacciai;
– i porti e gli approdi destinati alla navigazione interna;
– gli acquedotti, i canali ed i laghi artificiali di proprietà statale.

Anche in materia di demanio idrico le principali competenze amministrative sono legate alla gestione delle “Concessioni demaniali” e cioè di quelle aree appartenenti appunto al demanio idrico date in concessione a soggetti, pubblici o privati che le utilizzano per specifici usi, con o senza la realizzazione di opere.

Per ottenere la concessione di un’area demaniale occorre produrre apposita domanda di concessione, redatta secondo le vigenti norme in materia di imposta di bollo, sottoscritta dal richiedente o dal legale rappresentante, in duplice copia e tramite lo specifico modello il più delle volte predisposto dall’Ente competente. La domanda, come per le concessioni demaniali marittime dovrà essere corredata di: planimetria catastale con evidenziata l’area oggetto della richiesta, certificati catastali qualora l’area oggetto della richiesta sia identificata catastalmente con numero di particella, foglio di mappa e certificati catastali del preposseduto nel caso in cui i terreni richiesti siano confinanti con terreni preposseduti in proprietà o in affitto, relazione tecnica che illustri le modalità di utilizzo dell’area e documentazione fotografica dell’area.
La concessione viene poi rilasciata in seguito all’esperimento di istruttoria favorevole.

Fonte: http://www.demaniomarittimo.com

vedi anche: demanio

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