Le ordinanze sono provvedimenti amministrativi che vengono adottati laddove ricorrano i requisiti di necessità e urgenza (come le ordinanze sindacali) o nel caso in cui si intenda prescrivere uno specifico comportamento a una generalità di cittadini (come le ordinanza di viabilità).
Le ordinanze sindacali
Il testo unico degli enti locali (decreto legislativo 267/2000), in conformità a quanto prescritto dall’articolo 117 del D.Lgs. 112/1998, prevede all’articolo 50, comma 5 (primo periodo): “In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale”.
Nello stesso provvedimento, l’articolo 54, relativamente all’esercizio delle funzioni di competenza statale, prevede, al comma 4: “Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.”
Nel successivo comma 4-bis, viene inoltre specificato che “I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l’incolumità pubblica sono diretti a tutelare l’integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l’insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l’accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l’illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all’abuso di alcool o all’uso di sostanze stupefacenti”.
Le altre ordinanze
L’articolo 2 del Regio decreto 773/1931, Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, all’articolo 2 prevede che “Il prefetto, nel caso di urgenza o per grave necessita’ pubblica, ha facoltà di adottare i provvedimenti indispensabili per la tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica. Contro i provvedimenti del prefetto chi vi ha interesse puo’ presentare ricorso al Ministro per l’interno.”
L’articolo 216 dello stesso provvedimento, prescrive, inoltre: “Oltre quanto e’ disposto dall’art. 2, qualora la dichiarazione di pericolo pubblico si estenda all’intero territorio del Regno, il Ministro dell’interno puo’ emanare ordinanze, anche in deroga alle leggi vigenti, sulle materie che abbiano comunque attinenza all’ordine pubblico o alla sicurezza pubblica. I contravventori alle ordinanze predette sono puniti con l’arresto non inferiore a un anno, salvo le maggiori pene stabilite dalle leggi. La disposizione precedente si applica anche a coloro che contravvengono alle ordinanze del prefetto emesse durante lo stato di dichiarato pericolo pubblico, in forza dei poteri che gli sono conferiti dall’art. 2.”
L’art. 7 della legge 2248/1865, All.E, dispone: “Allorche’ per grave necessita’ pubblica l’Autorita’ amministrativa debba senza indugio disporre della proprieta’ privata, od in pendenza di un giudizio, per la stessa ragione, procedere all’esecuzione dell’atto delle cui conseguenze giuridiche si disputa, essa provvedera’ con decreto motivato, sempre pero’ senza pregiudizio dei diritti delle parti.”
Sono previsti poteri di ordinanza anche in materia di protezione civile ed emergenza rifiuti
L’urgenza dell’intervento consente alla PA di derogare alla previsione contenuta nell’articolo 7 della legge 241/1990 e di omettere la comunicazione di avvio del procedimento.,