Allegazione

  Generale

Consiste nell’aggiunta (in allegato), a un documento principale, di ulteriori atti che sono richiamati nel testo del documento e ne formano “parte integrante”, in quanto concorrono alla definizione della motivazione della decisione.

p. esempio:

LEGGE 27 luglio 2000, n. 212, Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, all’articolo 7, primo comma prescrive: “Gli atti dell’amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama”.

 

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