Nell’ordinamento italiano è disciplinato dall’articolo 22 e seguenti della legge 241/1990 che fornisce le seguenti definizioni:
a) per “diritto di accesso“, il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;
b) per “interessati“, tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso;
c) per “controinteressati“, tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;
d) per “documento amministrativo“, ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale
vedi [diritto di accesso dei consiglieri comunali]
A fianco dell’accesso documentale, a seguito dell’emanazione del decreto legislativo 33/2013, integrato dal decreto legislativo 97/216, sono state individuate altre due modalità di “accesso”, definite:
a) accesso civico (in senso stretto)
b) accesso civico generalizzato
3 thoughts on - Accesso documentale
Grazie, argomento molto utile!!
Può dirmi di più sull’accesso agli atti dei Consiglieri comunali, degli Assessori e del Sindaco?.
Grazie.
http://wikipa.net/2019/05/19/diritto-di-accesso-dei-consiglieri-comunali/
La ringrazio. Queste informazioni mi saranno molto utili a breve visto che qui da noi ci saranno le Amministrative.