Accesso documentale

Nell’ordinamento italiano è disciplinato dall’articolo 22 e seguenti della legge 241/1990 che fornisce le seguenti definizioni:

a) per “diritto di accesso“, il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;
b) per “interessati“, tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso;
c) per “controinteressati“, tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;
d) per “documento amministrativo“, ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale

vedi [diritto di accesso dei consiglieri comunali]

A fianco dell’accesso documentale, a seguito dell’emanazione del decreto legislativo 33/2013, integrato dal decreto legislativo 97/216, sono state individuate altre due modalità di “accesso”, definite:

a) accesso civico (in senso stretto)

b) accesso civico generalizzato

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