I Piani attuativi sono strumenti di pianificazione urbanistica di dettaglio in attuazione del Regolamento Urbanistico o del Piano Operativo nel quale sono individuate le zone del territorio comunale dove la realizzazione degli interventi di trasformazione edilizia sia consentita a seguito dell’approvazione da parte dell’Amministrazione Comunale di specifici piani attuativi.
I Piani Attuativi possono essere sia d’iniziativa pubblica che d’iniziativa privata e si articolano in:
- Piani di Lottizzazione (Pdl)
- Piani Particolareggiati (PP)
- Piani per l’Edilizia Economica e Popolare (PEEP)
- Piani Insediamenti Produttivi (PIP)
- Piani di Recupero del patrimonio edilizio esistente (PdR)
Sono inoltre assimilati ai piani attuativi i Programmi Complessi di Riqualificazione Insediativa, previsti per le zone connotate da condizioni di degrado dal R.U./P.O., che ricomprendono:
- i programmi integrati di intervento (art.16 L.179/1992)
- i programmi di recupero urbano (art.11 D.L.398/1993 convertito dalla L.493/1993)
- ogni altro programma di riqualificazione insediativa individuato ai sensi della legge statale.
Iter di approvazione dei piani attuativi
I piani attuativi sono approvati con le procedure previste nelle leggi regionali. Nei casi in cui contrastino con il R.U./P.O. e/o con il Piano Strutturale, i piani attuativi sono adottati e approvati contestualmente alle varianti a tali strumenti.
La procedura prevede una serie di fasi:
1. la comunicazione al proponente, entro 60 giorni dal ricevimento della proposta o dal completamento della documentazione necessaria, dei tempi previsti per l’adozione del piano nei casi di Piano Attuativo di iniziativa privata conforme agli strumenti urbanistici.
2. l’adozione del piano attuativo con deliberazione del Consiglio Comunale;
3. la trasmissione di copia degli atti alla Provincia;
4. il deposito degli atti presso l’Ufficio Urbanistica per 30 giorni a partire dalla data di pubblicazione sul Bollettino regionale dell’avviso di adozione e la contestuale pubblicazione sulla pagina web del Comune; durante tale periodo chiunque ha la possibilità di prendere visione degli atti e presentare osservazioni;
5. l’approvazione del piano attuativo da parte del Consiglio Comunale motivando le deliberazioni assunte in relazione alle eventuali osservazioni presentate;
6. la trasmissione di copia degli atti alla Provincia;
7. la pubblicazione sul Bollettino regionale dell’avviso di approvazione e contestuale pubblicazione sulla pagina web del Comune: il piano sarà efficace dalla suddetta pubblicazione sul Bollettino regionale.
Convenzione o atto d’obbligo stipulati a seguito di approvazione di piano attuativo
L’approvazione di un piano attuativo è accompagnata dall’approvazione di uno schema di convenzione o di atto d’obbligo che contiene gli impegni, da parte del soggetto promotore, alla realizzazione delle necessarie opere di urbanizzazione, le modalità, i termini entro i quali esse devono essere ultimate e le congrue garanzie finanziarie per l’adempimento di tali obblighi nonché eventuali ulteriori obbligazioni specifiche che il Comune potrà attribuire in relazione alla particolarità e consistenza dell’intervento previsto.
Validità
Il piano attuativo ha una validità definita della leggi regionali decorrente dalla data di pubblicazione sul Bollettino regionale dell’avviso di approvazione del piano stesso.
Con la delibera di approvazione del piano attuativo l’Amministrazione Comunale può stabilire termini di validità inferiori in relazione alla complessità degli interventi da realizzare.
Eventuali varianti al piano attuativo non incidono sui termini di validità dello stesso.
Decorso il termine di validità stabilito dalla delibera di approvazione, il piano attuativo diventa inefficace per la parte che non ha avuto attuazione, permanendo comunque l’obbligo di osservare nella costruzione di nuovi edifici e nella modifica di quelli esistenti gli allineamenti e le prescrizioni di zona stabiliti dal piano attuativo decaduto.
*) le informazioni sono state acquisite dal sito www.comune.lucca.it
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