L’accesso civico si distingue in:
- accesso civico (in senso stretto) che consiste nel diritto di chiunque di richiedere la pubblicazione sui siti istituzionali delle informazioni che la legge prescrive come obbligatorie (art. 5, comma 1 del decreto legislativo 33/2013)
- accesso civico generalizzato che consiste nel diritto di chiunque di accedere ad atti o informazioni “detenute” dalle pubbliche amministrazioni, nei limiti dei principi di riservatezza e nel caso in cui non arrechino pregiudizio concreto a interessi pubblici o privati (art. 5, comma 2 del decreto legislativo 33/2013)
L’accesso civico (in senso stretto) viene introdotto con il decreto legislativo 33/2013 che all’articolo 5 (modificato del decreto legislativo 97/2016) dispone: “1. L’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.”
Il diritto di accesso civico (in senso stretto) consiste nell’esercizio di un diritto alla conoscenza mediante la consultazione sui siti istituzionali, delle informazioni la cui pubblicazione sia prescritta dalla legge. Si esercita mediante una richiesta che non richiede né identificazione, nè autenticazione, nè motivazione, nè è soggetta all’esame di controinteressati, trattandosi di informazioni pubblicate sul sito istituzionale e non comporta al costo.
L’istanza per la richiesta di accesso civico è presentata al responsabile della prevenzione della corruzione (art. 5, comma 3, lettera d)
L’ente che riceve l’istanza di accesso civico può rispondere all’interessato trasmettendo il link con il quale potere accedere alle informazioni richieste.