Acquiescienza

Il contribuente che riceve un avviso di accertamento ha l’opportunità, se rinuncia a presentare ricorso, di ottenere una riduzione delle sanzioni.

L’accettazione dell’atto, giuridicamente definita “acquiescenza”, comporta infatti la riduzione a 1/3 delle sanzioni amministrative irrogate, sempre che il contribuente:

  • rinunci ad impugnare l’avviso di accertamento
  • rinunci a presentare istanza di accertamento con adesione
  • paghi, entro il termine di proposizione del ricorso (ordinariamente, 60 giorni dalla notifica dell’atto) le somme complessivamente dovute tenendo conto delle riduzioni.

Anche gli atti di contestazione con cui vengono irrogate solo sanzioni possono essere definiti per “acquiescenza”. Il contribuente ha la possibilità di definire le sanzioni irrogate con il pagamento, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, di 1/3 della sanzione indicata.

(fonte: www.agenziaentrate.gov.it)

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