Avocazione

Avocazione (potere di): In Diritto Amministrativo è l’istituto con cui un organo gerarchicamente superiore assume su di sé l’esercizio di funzioni spettanti ad un organo gerarchicamente inferiore.
Poiché deroga l’ordine delle competenze, deve essere riconosciuto da una norma avente rango non inferiore a quella che ha attribuito le competenze derogate.
E’ disposta per ragioni di interesse pubblico a prescindere dall’inerzia dell’organo gerarchicamente inferiore. Disciplinato originariamente dal D. lgs. n. 29/1993, in capo al Ministro che assumeva su di sé l’adozione di un determinato provvedimento, a seguito della privatizzazione (o contrattualizzazione) del pubblico impiego è stato rivisto con il D. lgs. n. 165/2001, laddove il Ministro può, previa diffida, fissare un termine all’organo inferiore per l’adozione di atti o provvedimenti e, qualora ciò non avvenga, può nominare un commissario ad acta dandone comunicazione al Presidente del Consiglio (ex art. 14 comma 3). Da non confondere con l’istituto della sostituzione (vedi voce) e della delega di poteri, presuppone per la sua sussistenza, oltre al rapporto gerarchico, che la competenza amministrativa non sia attribuita in via esclusiva per materia a favore dell’organo inferiore. L’esercizio di tale potere comporta l’impossibilità, per l’organo inferiore, di esercitare la propria competenza con riferimento al procedimento avocato.

[Antonio Lamanna]

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